Ancona – «Un genitore separato deve provare di non poter sostenere i figli minorenni a causa di sopraggiunte difficoltà economiche per la pandemia e di non essere responsabile di dette difficoltà che devono peraltro essere assolute«. A dirlo è Maurizio Miranda, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, che spiega un caso che sta facendo giurisprudenza.
«Si tratta della sintesi di una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Cagliari nei giorni scorsi secondo cui la violazione degli obblighi di assistenza familiare, sanzionata penalmente dall’art. 570 c.p., non costituisce reato laddove l’imputato dimostri di appartenere ad una categoria economica oggettivamente penalizzata dal Covid-19 e dalle conseguenze delle restrizioni anti-contagio previste dai vari DPCM.
«La pandemia sta producendo effetti sulla situazione economica di molte famiglie – dice Miranda – e anche in quelle separate nelle quali spesso gli equilibri sono già fragili, si stanno creando ulteriori criticità«.
La sentenza in questione stabilisce che un genitore possa non essere perseguito per il mancato versamento del contributo di mantenimento stabilito dal giudice a patto che questi dimostri di non avere colpa nel momentaneo dissesto economico, che l’incapacità economica sia assoluta e coincidente con tutto il periodo di mancato adempimento agli obblighi di assistenza.
Le categorie professionali penalizzate dai vari DPCM nell’ultimo anno sono molte e i casi sono frequenti. «Purtroppo ci troviamo a dover affrontare in modo nuovo molte fattispecie di reato la cui connotazione pratica è ovviamente influenzata dall’evento pandemico – ha aggiunto il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona – e sono numerose le segnalazioni giunte alla Segreteria dell’Ordine volte ad attivare percorsi formativi per affrontare questioni di diritto finora inedite. La sentenza della corte cagliaritana ribadisce un principio e disegna profili di responsabilità che restano comunque difficili da definire in concreto e che sono destinati a sollevare più di una perplessità«.
Un’altra di queste perplessità riferita al rapporto genitoriale all’epoca della pandemia riguarda le restrizioni previste per i giorni di zona rossa che non possono essere poste a fondamento della mancata frequentazione con la prole da parte del genitore separato. «Anche in tali giornate – conclude l’Avvocato Miranda – è infatti sempre consentita la mobilità per raggiungere i figli non conviventi in quanto si tratta di incontri disciplinati dalla decisione di un giudice che sono necessari per non far mancare ai figli il contributo alla crescita che riguarda anche la frequentazione degli stessi e non solo gli aspetti economici«.