Associazioni di consumatori e utenti : “Riforma della Giustizia da modificare”

Delle associazioni Codici, Adusbef, Asso-Consum, Assoutenti, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Casa del Consumatore, Confconsumatori, Ctcu Bolzano, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino riceviamo e volentieri pubblichiamo :

 

Roma : “La riforma della giustizia deve essere modificata. È la posizione forte e netta adottata dalle associazioni Codici, Adusbef, Asso-Consum, Assoutenti, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Casa del Consumatore, Confconsumatori, Ctcu Bolzano, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino in merito alla proposta formulata dalla Commissione Lattanzi. Il riferimento è in particolare all’articolo 1 bis, che contiene alcune disposizioni in netto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione e dall’Unione Europea.

Così come formulato – dichiarano Ivano Giacomelli (Segretario Nazionale di Codici), Antonio Tanza (Presidente Adusbef), Ettore Salvatori (Presidente Asso-Consum), Furio Truzzi (Presidente Assoutenti), Alessia Stabile (Presidente Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi), Giovanni Ferrari (Presidente Casa del Consumatore), Mara Colla (Presidente Confconsumatori), Gunde Bauhofer (Direttrice Ctcu Bolzano), Alessandro Mostaccio (Segretario Generale Movimento Consumatori) e Francesco Luongo (Presidente Movimento Difesa del Cittadino) – l’articolo 1 bis presenta seri vizi di costituzionalità ed errate interpretazioni della direttiva europea 2012/29/UE, anche in netta contrapposizione con la più recente legislazione che ha riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti non profit. È bene ricordare che i diritti della personalità, cui sono assimilati gli scopi statutari perseguiti e tutelati dagli Enti del Terzo Settore, rientrano nel novero dei diritti inviolabili della persona. In quanto tali, sono diritti assoluti, indefettibili, inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili ed irrinunziabili, riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione, che, come è noto, stabilisce che ‘la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale’. Tornando all’articolo 1 bis scaturito dal lavoro della Commissione Lattanzi, questo priverebbe di contenuto e di significato l’opera di sensibilizzazione svolta dalle associazioni, che nel processo trova la sua concretizzazione. Costituisce ulteriore e grave violazione ai dettami costituzionali la previsione, a pena di inammissibilità, del consenso della persona offesa per l’intervento degli enti esponenziali nel processo in quanto li priverebbe della loro piena autonomia sancita dalla Costituzione e sminuirebbe in modo significativo la valenza del loro operato. In questo modo, le associazioni non sarebbero più libere di sostenere determinate tematiche sociali, pensiamo alle attività di contrasto dell’usura o di tutela dell’ambiente, anche nelle sedi giudiziali ove è possibile che le loro richieste di ripristino della legalità vengano accolte, ma è necessario che la persona offesa dal reato, con tutte le difficoltà del caso, si rivolga ad esse per essere sostenuta in un processo già avviato con la conseguenza che, ove manchi l’atto d’impulso, importanti e gravi questioni che potrebbero essere denunciate all’autorità giudiziaria rimangano irrisolte. Tale limitazione priva gli enti delle prerogative riconosciute dalla Costituzione e quindi della loro libertà di azione con nocumento alla collettività, che non potrà più avvalersi di soggetti che liberamente e senza vincoli di sorta sono portatori di diritti di rilevanza sociale. Si pensi ai numerosi casi di usura ed estorsione che difficilmente vengono denunciati dalle vittime e che solo grazie alla presenza delle associazioni nei processi vengono a conoscenza dell’opinione pubblica e degli organi inquirenti. Le argomentazioni svolte nell’articolo 1 bis per escludere gli enti esponenziali dal processo non sono dunque consone alle norme costituzionali, alle direttive UE e alla funzione sociale riconosciuta dal legislatore agli enti nella tutela dei diritti offesi e soprattutto pongono nel nulla arresti giurisprudenziali che hanno confermato per decenni l’effettività del ruolo svolto dalle formazioni sociali. È per questo che chiediamo la modifica della riforma nell’articolo in cui di fatto viene negata alle associazioni la possibilità di costituirsi parte civile. È necessario, invece, garantire la possibilità alla società civile di poter continuare a difendere in aula, come fatto finora, i diritti delle persone deboli a partire dai processi che riguardano la criminalità organizzata”.

credit : codici.org

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