Ancona 18 maggio.- E’ legittima la delibera della Regione Marche che assegna risorse Ue non solo al recupero e miglioramento del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dal sisma, ma anche ad iniziative di valorizzazione turistica. E’ quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche che ha respinto nel merito il ricorso presentato da alcuni Comitati dell’area del cratere contro la Regione per la sospensione e annullamento del provvedimento approvato dalla giunta il 14 gennaio scorso che attiva una serie di iniziative di promozione turistica del territorio regionale, finanziandole con i fondi di cui al POR/FESR Marche 2014-2020 – Asse prioritario 8. A fronte di una dotazione complessiva di 250 milioni di euro destinati alla ricostruzione e prevenzione, 7,5 milioni sono destinati alle iniziative di promozione.
Bocciate dunque tutte le forze sociali e i gruppi di cittadini e terremotati che avevano fortemente criticato la scelta di impiegare ingenti risorse per realizzare piste ciclabili ed altri interventi in zone non coinvolte nel sisma del 2016, in particolare lungo la fascia costiera adriatica. E questo a scapito di opere giudicate molto più urgenti nei comuni e nei centri dell’entroterra devastati dal terremoto, e in parte ancora spopolati. Una decisione che era apparsa a molti poco opportuna dal punto di vista politico, in una situazione di emergenze e difficoltà crescenti e non risolte per le comunità più colpite dagli eventi tragici di tre anni fa.
“Dopo mesi di polemiche sui fondi europei nelle aree terremotate dove la Regione ha sempre affermato di aver usato le risorse come previsto e come programmato arriva una sentenza del Tar che conferma questa visione” commenta il presidente Luca Ceriscioli. “Continueremo ad operare senza trionfalismi ma piuttosto nell’ umiltà di chi lavora da tempo all’emergenza più importante nel territorio, ma lo vorrebbe fare in un clima costruttivo, positivo e sereno. La sentenza – aggiunge il Presidente – aiuterà tutti a ritrovare la strada del dialogo” .
La sentenza del Tar motiva la legittimità della delibera sottolineando che la decisione della giunta regionale trova piena legittimazione nel POR/FESR approvato dalla Commissione UE. Inoltre per quanto riguarda il fatto che i beneficiari dei fondi non sono i Comuni del cratere , il Tar condivide il fatto che “la promozione turistica passi anche attraverso fiere internazionali o eventi analoghi o tutte le altre iniziative indicate dalla delibera impugnata. “