L’articolo 1 prevede che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Promossa la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato e nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari. Per quanto riguarda i minori il consenso è espresso dai genitori o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore. L’articolo 3 prevede che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali’. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico che in conseguenza di ciò e’ esente da responsabilità civile o penali In caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni.’L’articolo 4 prevede che nella relazione tra medico e paziente rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e’ tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.