Dal prof. Federico Girelli, docente di diritto costituzionale all’Università degli Studi “N.Cusano” di Roma riceviamo, e volentieri pubblichiamo :
“Persistono, purtroppo, le difficoltà che le scuole incontrano nel vedersi private degli insegnanti di sostegno necessari al miglior andamento dell’attività didattica. Ed è comprensibile, a tacere delle famiglie, il disagio dei dirigenti scolastici nel momento in cui vengono posti nella condizione di non poter rispondere prontamente ai bisogni degli alunni, specie di quelli che più necessitano di sentir “vicina” la propria scuola.
L’insegnante di sostegno svolge un ruolo fondamentale perché la scuola sia sul serio una istituzione inclusiva: a) supporta l’alunno con disabilità nell’attività di apprendimento e nella socializzazione; b) aiuta tutti gli alunni della classe (di cui assume la contitolarità) ad accogliere il loro compagno speciale; c) supporta i colleghi docenti curriculari nel calibrare la didattica, tenendo conto delle esigenze dell’alunno con disabilità, e nell’acquisire sempre più piena consapevolezza del fatto che tutti gli alunni della classe sono appunto loro alunni e non tutti meno uno (che avrebbe l’insegnante personale).
Che cosa fare quando tutto ciò non può avvenire? Che cosa fare se le ore di sostegno assegnate non soddisfano le specifiche esigenze dell’alunno con disabilità o se addirittura non c’è l’insegnate di sostegno? In proposito lascerei “parlare” la giurisprudenza ormai copiosa in materia, che, peraltro, ha anche chiarito come in questi casi la limitatezza delle risorse finanziarie non giustifica la mancata erogazione del servizio.
Intanto va precisato che quello di cui stiamo parlando è il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, non solo espressamente qualificato come fondamentale dalla Corte costituzionale, ma ritenuto tale anche dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Punto di riferimento sul piano operativo è senz’altro la sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 2023/2017, che subito è stata definita «un vero trattato sulla normativa relativa all’inclusione scolastica». Questa decisione interviene a tutto tondo sulla vita scolastica degli alunni con disabilità, non solo definendo procedure da seguire e mezzi di tutela da eventualmente attivare, ma anche fornendo chiare istruzioni ai dirigenti scolastici. In questa sentenza, poi, leggiamo anche importanti enunciazioni di principio come questa: «le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria». Del resto, già la Corte costituzionale nella sentenza n. 275/2016, richiamando la storica decisione n. 215/1987 e la n. 80/2010, aveva affermato: «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Il Consiglio di Stato, inoltre, non manca di sancire che «il sistema deve far sì che gli alunni e le loro famiglie non debbano proporre ricorsi giurisdizionali per ottenere ciò che è loro dovuto», considerato poi che solo coloro che propongono ricorso e che dispongono dei mezzi per farlo possono in effetti ottenere l’assegnazione delle ore di sostegno realmente necessarie.
Sul piano della effettività della tutela, infine, ricorderei la decisione del TAR Campania (Napoli, Sez. IV) n. 44/2019 ove il giudice, per il caso che l’Amministrazione soccombente non desse seguito a quanto deciso nel termine fissato, si è premurato di nominare «Commissario» direttamente in sentenza il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, abilitandolo a compiere «tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente».
Ora, ferma la forza prescrittiva del nitido disposto costituzionale per cui «La scuola è aperta a tutti» (art. 34 Cost.), chi crede convintamente nella collaborazione Scuola-Famiglia, ben volentieri vorrebbe evitare di rivolgersi al giudice per poter frequentare (degnamente) la scuola. Ma se di fronte a questa urgenza le autorità competenti restano inerti…”