Dall’avvocato Roberto Cataldi, titolare dello Studio Cataldi di Ascoli Piceno, ed esperto giurista riceviamo e volentieri pubblichiamo :
Assegno mantenimento figli
Una causa con aspetti di grande attualità quella che ha dovuto decidere il Tribunale di Terni, che con l’ordinanza presidenziale del 16 luglio ha accolto le richieste di un padre, disponendo la riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli da 350 a 200 euro. Il padre infatti, consulente per le piccole imprese, ha subito una drastica contrazione dei suoi redditi a causa della pandemia e ha avuto problemi di salute che hanno comportato l’arresto della sua attività.
Decisione emessa al termine procedimento di divorzio, iniziato con la richiesta, da parte della ormai ex moglie, di disporre l’aumento di 50 euro (da 350 a 400 euro) dell’assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento per i figli. La donna fa presente che le necessità dei figli sono in aumento e chiede un maggiore supporto da parte del marito per farvi fronte.
Riduzione assegno mantenimento a causa della pandemia
Il padre però si oppone alla richiesta della moglie e chiede la riduzione del suddetto assegno a 150 euro. Tale richiesta è giustificata dai nuovi oneri che è stato costretto a sostenere dopo la separazione e dopo che il giudice ha disposto l’assegnazione della casa familiare alla moglie. L’uomo deve infatti sostenere il pagamento del canone di locazione dell’appartamento in cui vive e deve fare fronte alla drastica riduzione della sua attività lavorativa e delle sue entrate a causa della pandemia e in seguito a un intervento che lo ha costretto a interrompere la sua attività.
Affermazioni che l’uomo, consulente per le piccole imprese, dimostra attraverso la produzione di documenti da cui risultano le spese che sostiene mensilmente per l’appartamento, la forte contrazione dei redditi subita nel corso della pandemia da coronavirus e lo stop lavorativo causato da problemi di salute.
La contrazione del reddito causa Covid19 giustifica la riduzione del mantenimento
Il Tribunale, alla luce di quanto sopra, ritiene provati dall’uomo gli oneri sostenuti e da sostenere per i canoni di locazione e l’intervento chirurgico subito. Non solo il Presidente rileva come in effetti, l’attività svolta dall’uomo è stata una delle più penalizzate dall’emergenza pandemica da coronavirus. Il Tribunale pertanto ritiene che “deve presumersi la contrazione dei redditi del resistente libero professionista a causa della pandemia, che ha comportato l’interruzione dell’attività libero professionale per circa due mesi“.
La moglie, al contrario, dipendente presso una pubblica amministrazione, non è andata incontro alle stesse difficoltà economiche dell’uomo. Queste le ragioni per le quali il Tribunale dispone la misura dell’assegno dovuto dal padre per contribuire al mantenimento dei figli in 200 euro mensili, salva naturalmente la possibilità di procedere a una nuova determinazione in aumento dello stesso, nel momento in cui si dovesse verificare una ripresa dell’attività lavorativa con conseguente incremento dei redditi percepiti.