Roma.- Con tre sentenze il TAR del Lazio (Tribunale Amministrativo Regionale) ha respinto i ricorsi presentati da 3 società di fornitura, contro il provvedimento emesso dall’A.G.C.M. (Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato) che li accusava di pratiche commerciali scorrette, per il mancato rispetto della norma sulla prescrizione biennale delle bollette che riguardano consumi più vecchi di due anni (sia componenti fisse che variabili).
La questione è della massima importanza in quanto lo Stato era intervenuto in prima persona per sollecitare la variazione dei termini di prescrizione delle bollette di conguaglio, dopo che moltissime società di fornitura approfittavano del termine di 5 anni previsto dalla normativa precedente per inviare fatture di importi elevatissimi all’utente mettendolo in situazione di enorme difficoltà per quanto riguardava i pagamenti.
“Con la Delibera n. 97/2018/R/COM l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dando applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) portava da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua, senza effetto retroattivo – afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli . Per questo motivo ogni ulteriore richiesta può essere contestata ed il consumatore deve esercitare il diritto alla prescrizione delle bollette emesse.”