Ascoli Piceno 23 aprile.- L’autocertificazione per il Covid19 sarebbe illegittima. Violerebbe le norme sulla privacy e sulla rivelazione dei propri dati sanitari. Tanto più che essa sarebbe non obbligatoria. Lo sostiene in un dettagliato articolo l’avvocato Claudia Blandamura del Foro di Milano. Il testo integrale è riportato sul sito dello Studio Cataldi di Ascoli Piceno, diretto dall’avvocato Roberto Cataldi che oltre ad essere un noto civilista, autore di saggi come “La giustizia imperfetta” è dal 2018 anche deputato eletto con il Movimento 5Stelle.
La sua collega di Milano afferma nell’articolo che “il modulo di autocertificazione rilasciato dal Ministero dell’Interno è contrario a norme di legge (anche in materia di Privacy) e può mettere a rischio chi lo firma. L’emanazione da parte del Ministero dell’Autocertificazione, come formulata nel testo corrente- spiega l’avvocato Blandamura – potrebbe integrare gli estremi di cui all’art. 414 codice penale, violando anche l’art. 49 D.P.R. 445/2000 e le norme in tema di Privacy laddove non sia preceduta da apposita informativa rilasciata dai Pubblici Ufficiali.”
Secondo il legale poi,scorrendo i 19 provvedimenti che si sono susseguiti dall’inizio ad oggi “in nessuno di essi si ricava che l’autocertificazione è obbligatoria”: pertanto essa è da considerarsi volontaria.
Il maggiore rischio per il cittadino che la compila, è quella legata alla dichiarazione di responsabilità “di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19” . Una dichiarazione che secondo l’avvocato del Foro di Milano presuppone “un’azione di accertamento della positività al virus che in realtà il soggetto dichiarante nella stragrande maggioranza dei casi non ha compiuto e non può compiere e non per sua colpa.”
D’altronde la popolazione non è stata sottoposta ad uno screening sanitario completo di accertamento del contagio e “l’analisi medica diretta ad accertare il contagio di un soggetto, o la presenza di anticorpi già presenti nell’organismo, fino ad ora è stata eseguita molto parzialmente.”
Dunque si tratterebbe di “una dichiarazione spontanea che in assenza di alcuna verifica di natura sanitaria che rischia di indurre il dichiarante a violare l’art. 495 cp comma 1 che prevede come sanzione la reclusione “da uno a sei anni”.
Quanto alla possibile “violazione dell’art. 49 dpr 445/2000 e inefficacia dei dati sanitari rivelati”, l’avvocato Blandamura ricorda che esso prevede che “i certificati medici, sanitari o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. L’Autocertificazione quindi non può sostituire la certificazione medica che è l’unica via attraverso cui può certificarsi un dato sanitario rappresentato in questo caso dalla positività o meno al virus Covid-19″.
In conclusione, per il legale del Foro di Milano ” l’autocertificazione non è obbligatoria, essa (limitatamente al proprio stato di salute) non va rilasciata se non si è perfettamente certi di non essere risultati positivi al COVID-19 (e di non essere in quarantena), e dunque viola le norme sulla Privacy consentendo reclami e ricorsi giurisdizionali”.